Aziende che mettono a disposizione tirocini gratuiti

TIROCINI 2023: NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Con la LEGGE DI BILANCIO 2022 (art. 1, commi 720-726) sono state introdotte importanti previsioni dirette a contrastare gli abusi, in particolare, nei tirocini extra-curriculari.

In primo luogo, si chiarisce che il tirocinio è un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento, alla formazione professionale e a migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, e che – qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto – si definisce curriculare.

I tirocini extra-curriculari sono, invece, generalmente rivolti a persone in cerca di occupazione al fine di favorire un contatto diretto con il soggetto ospitante.

Con particolare riferimento ai tirocini extra-curriculari, è prevista l’adozione da parte del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, in sede di Conferenza Permanente, di un accordo per la definizione di Linee guida, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022, sulla base dei seguenti criteri:

  1. revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
  2. individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa;
  3. definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
  4. definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
  5. previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

Si contemplano anche sanzioni in caso di violazione delle nuove prescrizioni. Infatti, per la mancata corresponsione dell’indennità è prevista a carico del trasgressore una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro. Inoltre, se il tirocinio è svolto in modo fraudolento il soggetto ospitante è punito con l’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità per il tirocinante di richiedere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

Il tirocinio è un’esperienza di formazione  con scopo di apprendimento.  Esso è uno strumento molto importante per l’inserimento nel mondo del lavoro. È utile per orientarsi e anche per aggiornare il proprio curriculum vitae con esperienze condotte sul campo. Non si tratta di un rapporto di lavoro vero e proprio ma è un importante momento per entrare in contatto con una realtà aziendale e farsi conoscere. È sicuramente un’opportunità da cogliere per inserirsi nel mercato del lavoro oppure per tentare di cambiare carriera. Chi frequenta un tirocinio ha l’opportunità di sviluppare competenze professionali facendosi affiancare da un tutor esperto. I tirocini possono essere rivolti ai giovani, agli studenti, ai disoccupati, gli stranieri, alle persone con disabilità, ai neolaureati.

Esistono differenti tipologie di tirocini. Da una parte ci sono i tirocini curriculari che sono quelli inseriti in un processo di apprendimento formale. Si tratta di tirocini inseriti nei percorsi di studio di università e scuole. Questi tipi di tirocini sono volti ad incrementare le competenze del giovane sul campo, unendo alle conoscenze teoriche date dalla scuola e dall’università, quelle pratiche che si possono apprendere in un contesto aziendale. Quindi per attivare un tirocinio curriculare bisogna essere iscritti o ad una scuola o ad una università. Diverso è il discorso dei tirocini extra curriculari. I tirocini extra curriculari hanno l’obiettivo di facilitare la transizione dal mondo della scuola al lavoro. Si tratta di tirocini formativi di reinserimento o di inserimento nel mondo del lavoro di soggetti inoccupati, disoccupati o svantaggiati.

Grandi Aziende , private e pubbliche , propongono interessanti  opportunità di stage investendo sui giovani. Si tratta di tirocini retribuiti che prevedono lavoro e formazione on the job con un tutor. Percorsi di apprendimento finalizzati alla formazione professionale e all’assunzione in azienda. Interessanti Corsi di Formazione gratuiti sono attivi in Italia per l’anno 2023. Si tratta di corsi professionali rivolti a persone di ogni età. Sono opportunità formative proposte da Enti di Formazione, Enti Pubblici, Scuole, Università, Regioni, Istituti professionali e Agenzie. Ci sono corsi di formazione per disoccupati e master con borse di studio, oppure corsi con stage / tirocini che sono finalizzati alla assunzione. Previsto rilascio di attestato o qualifica professionale.

CHE COS’è IL CONTRATTO DI TIROCINIO

Il contratto di tirocinio, o stage, non è un rapporto di lavoro, né subordinato, né parasubordinato o autonomo. Si tratta invece di un’attività di formazione, orientamento o riqualificazione che si svolge all’interno di un’azienda o di uno studio professionale: il professionista o l’impresa non sono datori di lavoro, ma ospitano il tirocinante all’interno della loro organizzazione, perché possa apprendere un determinato mestiere e orientarsi nel mercato del lavoro.

Le parti del contratto di tirocinio sono tre: il tirocinante, o stagista, il soggetto ospitante (professionista, azienda, associazione o altro ente) e l’ente promotore, cioè il soggetto che promuove lo stage (può essere, ad esempio, un’università o un centro per l’impiego).

Le forme di tirocinio esistenti sono numerose: tirocinio curricolare, tirocinio extracurricolare, tirocinio professionale, tirocinio di reinserimento, tirocinio per disabili…

Il tirocinio formativo e di orientamento extracurricolare rappresenta una delle forme di tirocinio più utilizzate: si tratta di un contratto finalizzato alla formazione ed all’orientamento professionale, della durata minima, in basi alle recenti modifiche normative, di 2 mesi, e di durata massima di 12 mesi.

COME SI ATTIVA IL TIROCINIO IN AZIENDA

Per attivare un tirocinio extracurricolare è necessaria una convenzione tra l’ente che promuove lo stage ed il soggetto che ospita il tirocinante (impresa, ente, associazione o studio professionale): alla convenzione deve essere allegato un progetto formativo specifico, che deve essere rispettato da azienda e stagista. Al tirocinante viene poi assegnato un tutor interno all’ente ospitante, nonché un referente all’interno dell’ente promotore.

Chi può essere ospitato come tirocinante in azienda?

Attraverso il contratto di tirocinio extracurriculare possono essere ospitati:

  • Persone che hanno conseguito un titolo di studio da non oltre 12 mesi: durata massima 6 mesi (tirocinio formativo e di orientamento).
  • Inoccupati, disoccupati, lavoratori in mobilità o sospesi in regime di cassa integrazione: durata massima 12 mesi (tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro).
  • Persone svantaggiate ai sensi della Legge 381/91, richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale: durata massima 12 mesi (tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro a favore di persone svantaggiate).
  • Persone diversamente abili: durata massima 24 mesi (tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro a favore di persone diversamente abili).
  • Persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti: durata massima 24 mesi, prorogabile (tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro finalizzato all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione).

COMPENSO E ASSICURAZIONE:

Sono riconosciuti ai tirocinanti due diritti fondamentali:

  1. un’assicurazione, sia per quanto riguarda la responsabilità civile verso terzi sia contro gli infortuni sul lavoro;
  2. un compenso detto indennità di partecipazione.

Quest’ultima è definita dalle regioni o dalle provincie autonome. Non equiparabile a una retribuzione salariale, è definita indennità in quanto non è previsto il versamento di contributi ai fini pensionistici. Non ha effetti sull’eventuale stato di disoccupazione dei tirocinanti, ma non viene corrisposta se la persona percepisce un sostegno al reddito. Dal punto di vista fiscale è considerata come reddito da lavoro dipendente.

QUANTO DEVE ESSERE PAGATO UN TIROCINANTE

  • Per ogni tirocinio extracurricolare, le linee guida prevedono un’indennità minima da corrispondere allo stagista, pari a 300 euro lordi mensili.
  • Questo compenso può essere aumentato dalla normativa delle singole regioni e affiancato ad altri incentivi:
  • Abruzzo e Piemonte, ad esempio, hanno stabilito che il compenso minimo per lo svolgimento del tirocinio extracurricolare (per 40 ore settimanali), è pari a 600 euro mensili;
  • Sicilia, Veneto, Umbria, Molise e Friuli-Venezia e la Provincia di Trento riconoscono invece il compenso minimo di 300 euro, ma a fronte di 20 ore settimanali di tirocinio; in Veneto assieme a questo compenso minimo sono dovuti anche i buoni pasto;
  • Lombardia, Campania e Lazio riconoscono invece 400 euro mensili;
  • Toscana e Friuli-Venezia Giulia riconoscono 500 euro mensili a fronte di 40 ore settimanali;
  • la Puglia riconosce un compenso minimo mensile di 450 euro e prevede incentivi all’assunzione al termine del percorso.
  • L’indennità può però essere erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile.
  • Inoltre, quando il tirocinio è organizzato nell’ambito di un bando pubblico, l’indennità può essere posta direttamente a carico dell’ente organizzatore del progetto, esonerando da spese l’azienda ospitante.
  • Motivi umanitari.

VANTAGGI DEL TIROCINIO RETRIBUITO

Questo tipo di percorso formativo sul campo offre una serie di vantaggi.

Familiarizzare con l’ambiente produttivo: consente ai beneficiari di acquisire dimestichezza con il mondo del lavoro e, in particolare, con una professione che solitamente è in linea con le proprie attitudini e le proprie aspettative di crescita.

Acquisire nuove competenze: permette di apprendere nuove tecniche e conoscenze nel settore prescelto.

Vivere le dinamiche aziendali: attraverso il vissuto quotidiano i tirocinanti iniziano a confrontarsi con le diverse entità, le gerarchie, i reparti, la struttura e i rapporti all’interno e all’esterno dell’organizzazione.

Mettersi in gioco, imparando a conoscere le proprie attitudini, i propri limiti: le attività da svolgere e i risultati da conseguire consentono di misurarsi giornalmente in uno scenario reale.

Iniziare a sviluppare relazioni professionali: il contatto con persone e ruoli diversi permettono di fare nuove conoscenze e stabilire relazioni con individui e organizzazioni che operano nel settore.

Farsi apprezzare dal datore di lavoro e riuscire a ottenere un contratto di lavoro: mettendo a frutto le proprie capacità e le nuove competenze acquisite, i tirocinanti possono mettersi in luce presso il datore di lavoro e ottenere un contratto di lavoro.

CHI NON PUO’ ATTIVARE IL TIROCINIO

Il tirocinio non può essere attivato:

  • se lo stagista ha avuto un rapporto di lavoro (escluso il rapporto di lavoro accessorio di durata massima pari a 30 giorni nei 6 mesi precedenti), un incarico o una collaborazione con l’azienda ospitante nei due anni precedenti all’avvio dello stage;
  • se l’azienda ospitante ha effettuato, per attività equivalenti, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi; il divieto si estende al recesso per superamento del periodo di comporto, per mancato superamento della prova, per fine appalto, per mancata conferma del rapporto di apprendistato, al termine del periodo formativo;
  • se l’azienda ospitante non è in regola con le norme su salute sicurezza e, con la normativa in materia di assunzione e tutela dei disabili;
  • se l’azienda ospitante ha in atto procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga nella stessa unità operativa, e per attività equivalenti a quelle inserite nel progetto; chi ha in corso contratti di solidarietà di tipo espansivo può invece attivare tirocini.

Vi sono, poi, ulteriori precise regole da seguire:

  • non è possibile attivare un tirocinio per le mansioni che non necessitano di una formazione preliminare;
  • non è possibile utilizzare un tirocinante per sostituire dipendenti assenti per malattia, maternità o ferie, né per sostituire i lavoratori stagionali nei periodi di maggiore produttività;
  • il numero dei tirocinanti in azienda è limitato: secondo le nuove linee guida, le imprese sino a 5 dipendenti possono avere un solo stagista, le imprese tra.6 e 20 dipendenti non più di 2, le imprese oltre i 20 dipendenti sino al 10% dell’organico.

Le nuove linee guida hanno comunque disposto delle agevolazioni per favorire l’assunzione degli stagisti alla fine del tirocinio. In particolare, i datori di lavoro con più di 20 dipendenti possono superare il limite del 10% assumendo almeno il 20% de tirocinanti dei 2 anni precedenti, con un contratto della durata minima di 6 mesi, anche part time al 50%.