
BONUS VERDE 2023
Il bonus verde è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 12) e prorogato nel 2019 con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (articolo 1, comma 68) e prorogato più volte: nel 2020 col D.L. n. 162/2019 art.10; nel 2021 con la Legge n. 178/2020 art. 1 co. 76 e l’ultima dalla Legge di Bilancio 2022.
La legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) all’art. 1, c. 38 ha prorogato il bonus verde a tutto il 2022, 2023 e 2024. È, quindi, possibile anche quest’anno realizzare interventi di “sistemazione a verde” e fruire di una detrazione Irpef pari al 36% su una spesa massima di 5.000 euro, ossia una detrazione massima di 1.800 euro da suddividere in 10 quote annuali di 180 euro.
L’obiettivo di questo bonus è quello di aumentare la superficie del verde presente nelle nostre città, con conseguenze positive in termini di miglioramento della qualità dell’aria e di estetica. Per incentivare i cittadini a raggiungere questo obiettivo, è previsto un incentivo sulle spese da sostenere.
Per gli amanti del verde e del giardinaggio, si tratta di un incentivo più che utile. L’obiettivo del bonus, infatti, è quello di migliorare l’impatto ambientale e ravvivare tutte le aree verdi abbandonate.
Gli interventi agevolabili sono:
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verdee di giardini pensili.
Gli interventi devono essere relativi all’intero giardino o area e devono consistere in una sistemazione ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente (circ. 13/E/2019): non sono quindi comprese le manutenzioni ordinarie periodiche dei giardini (come, per esempio, la potatura delle siepi) non connesse a interventi innovativi o modificativi, nonché i lavori in economia e l’acquisto delle sole piante, erba, concimi, ecc.
Tra le spese detraibili sono da comprendere anche quelle del professionista per la progettazione. È ben possibile avvalersi anche di più professionisti o fornitori se l’intervento è unitario.
L’edificio deve essere esistente; quindi, non sono agevolabili gli interventi effettuati in fase di costruzione di un nuovo immobile.
Spetta anche al condominio sia per le singole unità immobiliari che per le parti comuni. Il bonus è relativo a un’unità immobiliare; pertanto, se lo stesso soggetto detiene più unità immobiliari, il bonus si moltiplica per il numero di unità.
A CHI SPETTA IL BONUS VERDE 2023
La detrazione spetta al proprietario/detentore dell’immobile sul quale si effettuano gli interventi e che sostiene effettivamente la spesa.
Il pagamento deve essere tracciabile e quindi effettuato con bonifico, assegni, carte di credito, debito, bancomat e non è necessario utilizzare l’apposito bonifico per il recupero edilizio/riqualificazione energetica; pertanto, sui pagamenti non è prevista la ritenuta dell’8%.
Nella fattura deve essere indicato il codice fiscale del beneficiario, nonché la descrizione dell’intervento.
Possono usufruire del bonus verde le seguenti categorie specifiche di soggetti:
- proprietari dell’immobile;
- titolari di nuda proprietà;
- usufruttuari;
- persone che hanno l’immobile in comodato d’uso;
- inquilini in affitto;
- case popolari;
- condomini, enti pubblici o privati che corrispondono l’IRES.
È bene precisare che il bonus verde si riferisce all’immobile su cui si effettuano i lavori. Dunque, chi detiene la proprietà o è titolare di diritto sull’immobile può sommare le detrazioni per la spesa sostenuta su ciascun immobile di sua proprietà. In caso di vendita di un’unità immobiliare dove sono stati eseguiti degli interventi previsti nel bonus verde, la detrazione non utilizzata in parte o del tutto viene trasferita al nuovo proprietario, o a chi lo supplisce nell’immobile, per i rimanenti periodi d’imposta salvo diverso accordo delle parti.
In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette interamente all’erede che conserva la detenzione diretta e materiale dell’unità immobiliare.
INTERVENTI AGEVOLABILI
L’agevolazione fiscale bonus verde può essere applicata esclusivamente – sia peri privati che per le parti comuni dei condomìni – alle spese eseguite per i seguenti interventi:
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, recinzioni o pertinenze, realizzazione di pozzi e di impianti d’irrigazione;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
- spese di manutenzione e di progettazione, solo se connesse all’esecuzione dei due tipi di interventi precedentemente citati;
- realizzazione di fioriere e allestimento a verde di balconi e terrazzi, purché si tratti di opere permanenti e sempre che si riferisca ad un intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali;
- progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi in questione.
Pertanto, la detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117 bis cod. civ., fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo, nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. La detraibilità della spesa è consentita a condizione che le spese siano documentate ed effettuate con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni. Tali pagamenti possono essere effettuati a mezzo di assegni bancari, postali o circolari non trasferibili, bonifici, bancari o postali, carte di credito o debito. Nel documento di spesa deve essere indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione; inoltre, la descrizione dell’intervento deve consentire di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili (circolare 7/E/2021); le spese siano sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi.
Viceversa, sono escluse dalla detrazione le spese relative alle seguenti attività:
- manutenzione ordinaria dei giardini già esistenti che non prevedono alcun lavoro modificativo o innovativo;
- interventi in economia fatti dal proprietario o semplice acquisto di vasi da balcone;
Infatti, la detrazione non spetta per le spese sostenute per la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti, non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati e per i lavori in economia.
Tale circostanza non esclude, tuttavia, che il contribuente possa rivolgersi a fornitori diversi per l’acquisto degli alberi/piante/arbusti/cespugli/specie vegetali e per la realizzazione dell’intervento, fermo restando che l’agevolazione spetta a condizione, come detto, che l’intervento di riqualificazione dell’area verde sia complessivo e ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione.
La realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi è agevolabile solo se permanente e sempreché si riferisca ad un intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali.
Novità
SCONTO IN FATTURA O CESSIONE DEL CREDITO OFF LIMITS PER IL BONUS VERDE:
Si evidenzia che il bonus verde non usufruisce della possibilità di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di cui all’articolo 121 D.L. 34/2020.
Tale disposizione permette, fino al 2024, in alternativa alla detrazione in dichiarazione dei redditi di optare, alternativamente:
-per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
-per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
COME ACCEDERE AL BONUS
Per far in modo che la richiesta dell’incentivo venga approvata, tutti i pagamenti devono avvenire tramite mezzi tracciabili. Sono approvati, per esempio: carta di credito, bancomat e bonifici. Il bonus, inoltre, non può essere applicato ad immobili che non siano quelli abitativi. Di conseguenza, strutture come negozi o, magari, uffici lavorativi, non possono usufruire dell’incentivo.
Secondo i dati Istat, nel 2021 il tema dei cambiamenti climatici è stato il primo per quanto riguarda le preoccupazioni sull’ambiente: questo, secondo la metà della popolazione di 14 anni e più (51,5%). Seguono i problemi legati all’ inquinamento dell’aria e, al terzo posto, si colloca lo smaltimento dei rifiuti (44,1%). Altre preoccupazioni legate al rischio ambientale riguardano l’inquinamento delle acque (40,1%) e l’effetto serra e il buco nell’ozono (34,9%). Per quanto riguarda la preoccupazione della rovina del paesaggio, questa è percepita principalmente nelle regioni turistiche, rispettivamente Trentino-Alto Adige, Veneto e Marche.